Ministero del Lavoro, finta indennità di
trasferta: sanzioni di infedele registrazione in caso di disconoscimento della
trasferta. La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la nota n. 11885 del 14 giugno
2016, con la quale, rispondendo ad un quesito, evidenzia il sistema
sanzionatorio applicabile in caso di “disconoscimento” della prestazione
lavorativa effettuata in regime di trasferta. In particolare, in relazione al
quesito proposto inerente la non conforme scritturazione/registrazione della
voce “trasferta”, occorre considerare come la disciplina dettata in materia
dall’art. 51, comma 5, D.P.R. 917/1986 (TUIR) contempli un regime differenziato
in ordine alle somme che concorrono a formare il reddito a seconda che le
trasferte siano effettuate nell’ambito del territorio comunale, fuori di esso o
all’estero, anche in relazione alla tipologia di indennità corrisposta al
lavoratore, come possono essere ad esempio rimborsi analitici, indennità
forfetaria o sistema misto.
La non conforme registrazione della voce
trasferta può quindi integrare la condotta di infedele registrazione tutte le
volte in cui venga riscontrata, a seguito di accertamento ispettivo, una difformità
tra la realtà “fattuale” e quanto registrato dl LUL, e sempre che “l’erronea”
scritturazione del suddetto dato abbia determinato l’effetto di una differente
quantificazione dell’imponibile contributivo, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 51, comma 5, summenzionato. Tale difformità, si configura certamente
nel caso in cui la trasferta non sia stata proprio effettuata o la relativa
indennità occulti emolumenti dovuti ad altro titolo, appalesando con ciò un
intento evidentemente elusivo.
Allo stesso modo, rilevano le difformità
riscontrate dal personale ispettivo nel diverso ed ulteriore caso di
registrazione, sotto la voce trasferta, di somme erogate per compensare
prestazioni lavorative, che essendo normalmente rese in luoghi variabili e
diversi, devono essere sottoposte al regime di cui all’art. 51, comma 6, del
D.P.R. n. 917/1986 (c.d. lavoratori trasferisti nell’accezione chiarita dalla
Suprema Corte: cfr. sent. N. 3066 del 17 febbraio 2016).
In tale secondo caso, infatti, la
difformità rilevata dal personale ispettivo, oltre a determinare l’applicazione
di un diverso regime previdenziale e fiscale comporta la registrazione di un
dato – la voce trasferta – che non corrisponde sotto il profilo qualitativo
alla causale o titolo che sta alla base delle erogazioni effettuate dal datore
di lavoro: in caso di trasferta, infatti, le somme corrisposte, in quanto volte
a compensare il lavoratore per il disagio derivante dal temporaneo svolgimento
della prestazione lavorativa presso una sede diversa dal luogo di lavoro, hanno
carattere eminentemente restitutorio (cfr. Cass. Sent. N. 27826 del 30 dicembre
2009), mentre nel caso dei lavoratori c.d. trasferisti, le somme erogate hanno
natura esclusivamente retributiva, essendo legate al peculiare atteggiarsi della
prestazione lavorativa (cfr. Cass. Sent. N. 5289 del 6 marzo 2014).
In entrambi i casi, le erogazioni sonno
assoggettate a differenti regimi contributivi , art. 53, comma 5, D.P.R. cit.,
per l’indennità di trasferta ed art. 53, comma 6, D.P.R. cit., per le indennità
e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai c.d. trasferisti. In
definitiva, il regime sanzionatorio di cui all’art. 39, comma 7, D.L. n.
112/2008 per infedele registrazione sul LUL può trovare applicazione nei casi
in cui la registrazione del dato risulti sostanzialmente non veritiera:
_ sia in ordine ai dati meramente
quantitativi della stessa ad esempio una differente retribuzione di fatto
erogata o differente orario di lavoro/riposi effettivamente goduti;
_ sia in ordine ai dati qualitativi non
inerenti la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro ma alla
scritturazione sul LUL di una causale o titolo fondente l’erogazione economica
che non trovi riscontro nella concreta esecuzione della prestazione;
In entrambi i casi, sempre che dall’infedele registrazione sul LUL derivino ricadute sotto il profilo
retributivo, previdenziale o fiscale.