La legge di Stabilità per il 2016 ha previsto la possibilità di operare un
super-ammortamento per gli investimenti in beni materiali nuovi effettuati dal
15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. La disposizione è finalizzata ad
incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi attraverso una
maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi,
in modo da consentire, ai fini della determinazione dell'IRES e dell'IRPEF,
l'imputazione al periodo d'imposta di quote di ammortamento e dei canoni di
locazione finanziaria più elevati.
Tra le modifiche normative introdotte
dalla legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 91) ve ne sono alcune che
intervengono sulla disciplina fiscale degli ammortamenti,
in relazione alla quale è stata prevista la possibilità di operare un maxi
ammortamento sugli investimenti in beni materiali strumentali.
La disposizione è finalizzata ad
incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi attraverso una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente
riconosciuto dei beni medesimi, in modo da consentire, ai fini della
determinazione dell'IRES e dell'IRPEF, l'imputazione al periodo d'imposta di
quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria più elevati.
Il beneficio interessa tanto i beni
strumentali acquistati in proprietà quanto
quelli acquisiti inleasing.
Sono esclusi dal
beneficio, tuttavia, gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi per i
quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento
inferiori al 6,5%, gli investimenti in fabbricati e
costruzioni, nonché gli investimenti in beni di cui all'allegato 3 della legge
di Stabilità 2016.
L'acconto per il periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2015 e per quello successivo corrisponde a quello che si
sarebbe determinato in assenza delle disposizioni in commento.
Ambito applicativo
In particolare, in tale ambito, la novella
disciplina ha disposto che - ai fini della deducibilità degli ammortamenti di
tali nuovi cespiti - il costo sostenuto da imprese e professionisti per la loro
acquisizione possa essere maggiorato del 40% rispetto
a quello imputato (in base ai prescritti coefficienti tabellari) nel conto
economico.
Da un punto di vista pratico ciò sta a
significare che gli interessati a tale agevolazione dovranno effettuare, in
fase di dichiarazione dei redditi, una ulteriore variazione in diminuzione rispetto all’ammortamento
imputato a conto economico per lo stesso bene: questa agevolazione di natura
esclusivamente fiscale determinerà un doppio binario sul
piano civilistico e fiscale:
- l’agevolazione in commento determina l’irrilevanza contabile del beneficio fiscale
- consentirà al contribuente di effettuare
una diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi: essendo
le differenze definitive e non temporanee non è necessario stanziare alcuna
fiscalità differita.
Occorre tener presente che la norma può
essere applicata in quanto il maggior componente negativo di natura fiscale
derivante dal maggior ammortamento rispetto a quello imputato al conto
economico risulta deducibile come deroga al principio di
imputazione al Conto Economico (art. 109 comma 4 lettera b, TUIR)
per espressa disposizione di legge. Conseguentemente in virtù della nuova
previsione normativa sussiste per le fattispecie in esame la possibilità di
dedure i maggiori ammortamenti che non sono stati imputati nel Conto Economico.
Godono dell’agevolazione i beni materiali strumentali nuovi. Non rientrando, quindi,
nel beneficio:
- gli investimenti in beni immateriali;
- gli investimenti in
beni “usati”.

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